01 agosto 2026

Colonnine di ricarica in condominio: normativa, diritti e iter pratico

Il numero di veicoli elettrici circolanti in Italia cresce ogni anno e con esso cresce la domanda di punti di ricarica all'interno degli edifici residenziali. Per i condomini questo significa confrontarsi con una normativa in evoluzione, con il diritto dei singoli condòmini e con le decisioni assembleari. Con il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025, entrato in vigore il 3 giugno 2026, il quadro si è fatto più chiaro — ma anche più articolato.

Cosa prevede il DM 28 ottobre 2025

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, introduce obblighi di predisposizione infrastrutturale differenziati per tipologia di edificio.

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante che dispongono di più di 10 posti auto, scatta l'obbligo di installare tubi corrugati per ogni posto auto. Non è richiesta la colonnina fin dall'inizio: il decreto impone la predisposizione, cioè il cablaggio che consente di aggiungere i punti di ricarica in un secondo momento. Le canalizzazioni devono rispettare specifiche tecniche precise: diametro interno minimo 25 mm per percorsi esterni, 90 mm per i tratti interrati, conformi alle norme CEI EN 61386 e CEI EN 50626.

Per gli edifici residenziali esistenti che non rientrano nelle ristrutturazioni importanti, il decreto non impone obblighi diretti. Restano però pienamente applicabili i diritti individuali previsti dal Codice Civile.

Il diritto individuale: l'art. 1122-bis c.c.

Anche in assenza di interventi collettivi, ogni condòmino può installare a proprie spese una colonnina nel proprio box o posto auto in uso esclusivo. L'art. 1122-bis del Codice Civile qualifica questo intervento come innovazione che non può essere vietata, a condizione che:

  • non arrechi danno alle parti comuni
  • non comprometta la sicurezza dell'edificio
  • sia comunicata preventivamente all'amministratore

La comunicazione preventiva è sufficiente: non serve il voto dell'assemblea. Il condòmino presenta la documentazione tecnica redatta da un elettricista abilitato, notifica all'amministratore e procede con i lavori.

Quando serve l'assemblea

Il passaggio in assemblea diventa necessario quando si vuole installare un impianto di ricarica comune, condiviso tra più condòmini o sull'intera area parcheggio condominiale.

In questo caso le maggioranze variano:

  • 500/1000 di millesimi per le spese di gestione ordinaria o per impianti che non modificano la struttura dell'edificio
  • Due terzi dei millesimi e dei condòmini per interventi che incidono sulle parti strutturali

L'assemblea deve anche definire come ripartire i costi di consumo: la soluzione più adottata è la misurazione separata attraverso contatori individuali, con addebito diretto a ciascun utilizzatore.

L'iter pratico per l'amministratore

Per chi gestisce il condominio, il DM 28 ottobre 2025 introduce un passaggio di verifica che non può essere rimandato. Se l'edificio ha subito o sta subendo una ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, l'amministratore deve accertare se l'obbligo di precablaggio è già stato soddisfatto o va pianificato in sede progettuale.

I passaggi concreti:

  1. Verificare la categoria dell'edificio: nuova costruzione, ristrutturazione importante o edificio esistente non soggetto a obbligo diretto
  2. Contare i posti auto e confrontarsi con la soglia di 10
  3. Aggiornare il registro anagrafe condominiale con l'eventuale infrastruttura esistente o programmata
  4. Portare il tema in assemblea quando si tratta di impianti comuni, con una proposta che includa costi di installazione, modalità di ripartizione e sistema di misurazione
  5. Verificare i bonus disponibili: fino al 31 dicembre 2026 è attivo un contributo per l'installazione di colonnine condominiali che copre fino all'80% della spesa, con un massimale di 8.000 euro per le parti comuni

Cosa tenere sotto controllo in contabilità

Un impianto di ricarica condominiale introduce voci nuove nel piano dei conti: le spese di installazione (straordinarie, da deliberare e imputare secondo le tabelle millesimali), la manutenzione ordinaria (da gestire come qualsiasi impianto comune) e i consumi individuali (da trattare separatamente, fuori riparto, addebitati al singolo utente).

La corretta classificazione contabile evita contestazioni in sede di approvazione del rendiconto. Un gestionale condomini come Lemon permette di configurare queste voci fin dall'inizio, con centri di costo separati per i consumi e un piano dei conti personalizzabile.

In sintesi

Il DM 28 ottobre 2025 segna un passaggio normativo concreto: la ricarica elettrica non è più una richiesta sporadica di singoli condòmini, ma un tema che riguarda la pianificazione dell'edificio. Conoscere gli obblighi, i diritti individuali e l'iter assemblea consente di gestire le richieste in modo ordinato, prima che diventino fonte di conflitti.

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