Ascensore in condominio: come si ripartiscono le spese secondo la Cassazione
L'installazione di un ascensore in un edificio privo di impianto è da sempre uno dei temi più delicati del diritto condominiale. Chi paga? Con quali criteri? Può un condòmino rifiutarsi di contribuire? La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha risposto a queste domande con l'ordinanza 9 giugno 2026, n. 15412, pubblicata e commentata il 5 agosto 2026. La pronuncia consolida un orientamento chiaro su due punti chiave: la qualificazione dell'opera e i criteri di riparto.
L'opera non è voluttuaria: il condòmino dissenziente deve pagare
Il primo nodo riguarda l'art. 1121 del Codice Civile, che consente al condòmino dissenziente di dichiararsi estraneo a un'innovazione «gravosa o voluttuaria» e di essere esonerato dalla spesa, rinunciando però a partecipare ai vantaggi dell'opera.
La Cassazione ha escluso che l'ascensore rientri in questa categoria. La motivazione è netta: l'impianto risponde a una funzione sociale di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, codificata dalla Legge n. 13/1989 e dall'art. 1120, quarto comma, c.c. Un'opera orientata all'accessibilità non può essere classificata come voluttuaria, indipendentemente dal costo. Di conseguenza, la delibera assunta a maggioranza ai sensi dell'art. 1120 c.c. è valida e i condòmini dissenzienti non possono sottrarsi alla contribuzione.
Questo chiarimento ha risvolti pratici immediati: se un condomino contesta la spesa per l'ascensore adducendo la gravosità dell'opera, l'amministratore può ora citare espressamente questa ordinanza per sostenere la legittimità della delibera.
I criteri di riparto: art. 1124 c.c. applicato per analogia
Il secondo punto riguarda come ripartire le spese tra i condòmini. La norma di riferimento è l'art. 1124 c.c., che disciplina le scale. La Cassazione conferma che essa si applica per analogia anche all'ascensore, sia per le spese di manutenzione sia — e questa è la parte più rilevante — per la prima installazione.
Il criterio è misto:
- metà in proporzione al valore della proprietà (millesimi di proprietà di ciascun condòmino)
- metà in proporzione all'altezza del piano dal suolo
Questa combinazione riflette una logica di utilità differenziata: chi abita ai piani alti trae maggiore vantaggio dall'ascensore, ma la proprietà complessiva sull'edificio non può essere ignorata. Il condòmino del piano terra, che utilizza l'impianto meno degli altri, contribuisce comunque in misura ridotta ma non è esonerato.
La Corte ha anche chiarito che l'applicazione analogica dell'art. 1124 c.c. alla prima installazione risponde alla stessa ratio della norma sulle scale: ponderare l'utilità concreta in funzione della posizione nell'edificio.
Cosa cambia nella gestione pratica
Per un amministratore di condominio, questa ordinanza fornisce una base giuridica solida per almeno tre situazioni ricorrenti:
1. Redigere la delibera in modo corretto. L'assemblea deve approvare l'installazione con la maggioranza prevista dall'art. 1120 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio). Non serve l'unanimità. Il verbale deve indicare esplicitamente il riferimento alla Legge n. 13/1989 per escludere obiezioni di voluttuarietà.
2. Calcolare il riparto con il doppio criterio. Il preventivo va suddiviso al 50% per millesimi di proprietà e al 50% per altezza del piano. Gestire questo calcolo manualmente su grandi condomini è soggetto a errore: strumenti come il gestionale Lemon per condomini o la contabilità integrata di Danea Domustudio permettono di configurare tabelle di riparto personalizzate e di verificare la correttezza dei totali prima di emettere gli avvisi.
3. Gestire i condòmini dissenzienti. Se un condòmino si rifiuta di pagare adducendo la natura voluttuaria dell'opera, la risposta è ora univoca: l'eccezione non regge. L'amministratore può procedere con il decreto ingiuntivo senza bisogno di attendere ulteriori pronunce.
Il contesto normativo: Legge 13/1989 e accessibilità
Vale la pena ricordare che la Legge 13/1989 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina speciale per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Grazie a questa norma, le delibere per opere di accessibilità — ascensori, rampe, servoscala — possono essere approvate con quorum ridotti rispetto alle innovazioni ordinarie.
La pronuncia della Cassazione si inserisce in questa cornice: non solo conferma che l'installazione è deliberabile a maggioranza, ma precisa anche il regime delle spese, chiudendo una lacuna interpretativa che aveva generato contenziosi in molti condomini.
Articolo informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista.
Fonte: Metodo Giuridico — https://www.metodogiuridico.it/2026/08/05/ascensore-condominio-innovazioni-gravose-barriere-architettoniche-cassazione-15412-2026/
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